Cosa è un Atto di Precetto
definizione
L'Atto di Precetto è la fase successiva al Decreto Ingiuntivo
e viene utilizzato da chi sostiene una prova di credito (mancato
pagamento di una cambiale, un assegno protestato, rate insolute di un
mutuo o un fnanziamento) nei confronti di un debitore per provare a
chiudere in fretta la situazione debitoria. Qualora il debitore venisse a meno del suo impegno, i creditori tramite azioni legali, potranno iniziare il processo secondario di esecuzione forzata.
L'Atto di Precetto viene obbligatoriamente notificato al debitore, che
ha circa 10 giorni di tempo, successivi alla data di ricezione
dell'avviso, per saldare il debito con i creditori.
Qualora il debitore mancasse al proprio dovere, i creditori avranno
tutto il diritto di procedere, richiedendo all'Ufficiale Giudiziario il
pignoramento di tutti i beni in possesso al debitore, fino alla totale
soddisfazione del credito, comprensivo di interessi e spese legali.
Il fatto
Il documento che oggi poniamo alla vostra cortese attenzione è la risposta che il Segretario comunale invia ad un Avvocato che ha recapitato al Sindaco, rappresentante legale del comune di Gessopalena, appunto, un Atto di Precetto.
Giuste le ragioni espresse dal Segretario comunale nei termini legali, come le somme impignorabili individuate dalla Giunta Comunale il 17 maggio 2013, ma l'affermare che presso il Tesoriere (BLS) non ci sono somme disponibili preoccupa e non poco. Praticamente si dichiara che oltre le somme
destinate alle retribuzioni ed agli oneri previdenziali dei dipendenti,
alle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso ed ai servizi
essenziali, nelle casse comunali non c'è il becco di un quattrino, ma solo debiti.
Comunque i creditori sapranno far valere le loro ragioni ed i consulenti legali sapranno che anche
il Tesoriere degli Enti Locali potrebbe essere chiamato a rispondere ove renda indisponibili le somme quantificate nella
deliberazione semestrale e gli Enti non si attengono al rispetto di alcune prescrizioni di Legge.
L’eventuale constatazione del mancato rispetto da parte
dell’Ente di requisiti, come l'impegno di spesa, la cronologia dei pagamenti, ecc., porterebbe a far
decadere il regime della indisponibilità dei fondi dichiarati in
deliberazione con le conseguenze negative per il Tesoriere, per
cui, se le somme dichiarate impignorabili sono state spese non
rispettando i requisiti, questi, in mancanza di ulteriori
disponibilità dell’Ente, dovrebbe mettere a disposizione risorse proprie
delle quali poi rivalersi nei confronti dell’Ente medesimo.
l
cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al
proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. Sia che egli
intenda, dunque, procedere ad espropriare i beni mobili del debitore
(pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a
pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della
pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre
provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale
atto di precetto. - See more at:
http://www.laleggepertutti.it/30320_cose-un-atto-di-precetto#sthash.6i5tZqWF.dpuf
Prima
di procedere ad esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili,
immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore, il creditore deve
sempre procedere alla notifica di una intimazione di pagamento, che
viene chiamata “atto di precetto”. - See more at:
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Prima
di procedere ad esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili,
immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore, il creditore deve
sempre procedere alla notifica di una intimazione di pagamento, che
viene chiamata “atto di precetto”.
Il cosiddetto
precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore
prima di iniziare un’
esecuzione forzata. Sia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i
beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli
immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il
conto in banca o il
quinto dello stipendio o della
pensione
(pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a
far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.
Solo nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore (uno su tutti è
Equitalia) non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.
Benché notificato attraverso il servizio degli
ufficiali giudiziari del
tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta
normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al
debitore ad adempiere
entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.
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Prima
di procedere ad esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili,
immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore, il creditore deve
sempre procedere alla notifica di una intimazione di pagamento, che
viene chiamata “atto di precetto”.
Il cosiddetto
precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore
prima di iniziare un’
esecuzione forzata. Sia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i
beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli
immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il
conto in banca o il
quinto dello stipendio o della
pensione
(pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a
far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.
Solo nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore (uno su tutti è
Equitalia) non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.
Benché notificato attraverso il servizio degli
ufficiali giudiziari del
tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta
normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al
debitore ad adempiere
entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.
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