lunedì 30 settembre 2013

LA CENSURA

Ci troviamo di fronte ad un altro tentativo censorio da parte dell'amministazione comunale. E' il secondo, dopo la querela di Antonio Innaurato per il reato p. e p. dall'art. 595 co. 1, 2, 3, c.p., a seguito di un nostro affisso cartaceo, ancora presente peraltro su questo blog in Archivi, dicembre 2012, dal titolo: La guerra dei Megahertz.
Il 13 settembre abbiamo ricevuto dal segretario comunale una comunicazione, di seguito allegata, avente all'oggetto: accesso alla documentazione amministrativa.

Evidentemente l'informazione amministrativa che noi facciamo crea loro un certo imbarazzo, tanto da giustificare tali richiami nel tentativo di tacciarci. L'opera censoria della segretaria è vana, poichè è nostra intenzione continuare nel rispetto dei nostri diritti, delle Leggi e dei regolamenti che non recitano quello che l'Avv. Laura Caccetta mette per iscritto, ma quello contenuto nella nostra risposta, di seguito allegata..


 

martedì 3 settembre 2013

BAMBOLA, NON C'E' UNA LIRA...

Cosa è un Atto di Precetto 

definizione

L'Atto di Precetto è la fase successiva al Decreto Ingiuntivo e viene utilizzato da chi sostiene una prova di credito (mancato pagamento di una cambiale, un assegno protestato, rate insolute di un mutuo o un fnanziamento) nei confronti di un debitore per provare a chiudere in fretta la situazione debitoria. Qualora il debitore venisse a meno del suo impegno, i creditori tramite azioni legali, potranno iniziare il processo secondario di esecuzione forzata.
L'Atto di Precetto viene obbligatoriamente notificato al debitore, che ha circa 10 giorni di tempo, successivi alla data di ricezione dell'avviso, per saldare il debito con i creditori.
Qualora il debitore mancasse al proprio dovere, i creditori avranno tutto il diritto di procedere, richiedendo all'Ufficiale Giudiziario il pignoramento di tutti i beni in possesso al debitore, fino alla totale soddisfazione del credito, comprensivo di interessi e spese legali.
 Il fatto
Il documento che oggi poniamo alla vostra cortese attenzione è la risposta che il Segretario comunale invia ad un Avvocato che ha recapitato al Sindaco, rappresentante legale del comune di Gessopalena, appunto, un Atto di Precetto.
Giuste le ragioni espresse dal Segretario comunale nei termini legali,  come le somme impignorabili individuate dalla Giunta Comunale il 17 maggio 2013, ma l'affermare  che presso il Tesoriere (BLS) non ci sono somme disponibili preoccupa e non poco. Praticamente si dichiara che oltre le somme destinate alle retribuzioni ed agli oneri previdenziali dei dipendenti, alle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso ed ai servizi essenziali, nelle casse comunali non c'è il becco di un quattrino, ma solo debiti.
Comunque i creditori sapranno far valere le loro ragioni ed i consulenti legali sapranno che anche il Tesoriere degli Enti Locali potrebbe essere chiamato a rispondere ove renda indisponibili le somme quantificate nella deliberazione semestrale e gli Enti non si attengono al rispetto di alcune prescrizioni di Legge.
L’eventuale constatazione del mancato rispetto da parte dell’Ente di requisiti, come l'impegno di spesa, la cronologia dei pagamenti, ecc., porterebbe a far decadere il regime della indisponibilità dei fondi dichiarati in deliberazione con le conseguenze negative per il Tesoriere, per cui, se le somme dichiarate impignorabili sono state spese non rispettando i requisiti, questi, in mancanza di ulteriori disponibilità dell’Ente, dovrebbe mettere a disposizione risorse proprie delle quali poi rivalersi nei confronti dell’Ente medesimo.

l cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. Sia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/30320_cose-un-atto-di-precetto#sthash.6i5tZqWF.dpuf
Prima di procedere ad esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili, immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore, il creditore deve sempre procedere alla notifica di una intimazione di pagamento, che viene chiamata “atto di precetto”. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/30320_cose-un-atto-di-precetto#sthash.6i5tZqWF.dpuf
Prima di procedere ad esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili, immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore, il creditore deve sempre procedere alla notifica di una intimazione di pagamento, che viene chiamata “atto di precetto”.

Il cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. Sia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.

Solo nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore (uno su tutti è Equitalia) non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.

Benché notificato attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al debitore ad adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/30320_cose-un-atto-di-precetto#sthash.6i5tZqWF.dpuf
Prima di procedere ad esecuzione forzata e al pignoramento dei beni mobili, immobili, stipendi, pensioni e crediti del debitore, il creditore deve sempre procedere alla notifica di una intimazione di pagamento, che viene chiamata “atto di precetto”.

Il cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. Sia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.

Solo nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore (uno su tutti è Equitalia) non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.

Benché notificato attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al debitore ad adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.
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