Per ovviare ai disagi
agli utenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (vedi
delibera
ARG/ELT198/11) prevede rimborsi automatici
direttamente in bolletta in caso di black out. Dal 2008 è stato
istituito un fondo speciale, grazie al quale scattano rimborsi
automatici nelle bollette in caso di interruzioni prolungate per
cause di forza maggiore.
I rimborsi vanno da un
minimo di 30 euro (per oltre 8 ore di interruzione) fino a un massimo
di 300 euro per tre giorni di stop e sono a carico non degli
operatori, ma di un sistema di natura mutualistica. Se, invece, la
fornitura si interrompe per colpa del distributore, dal 2009 esiste
un sistema di rimborsi automatici introdotto dall’Autorità, che
prevede indennizzi tanto più elevati quanto più si prolunga il
disservizio, da un minimo di 35 a un massimo di 105 euro. In questo
caso, gli indennizzi in bolletta a favore dei consumatori sono a
carico delle società distributrici.
Gli indennizzi per
l’energia elettrica e il gas sono erogati dal venditore di energia
in bolletta entro il primo ciclo di fatturazione utile decorsi 60
giorni dall'interruzione (180 giorni se le interruzioni coinvolgono
più di 2 milioni di utenti), senza che il consumatore ne faccia
richiesta.
A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai
venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in
bolletta. In particolare, hanno diritto all'indennizzo i clienti di
bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei
comuni con più di 50 mila abitanti, di oltre 12 ore per comuni tra i
5 mila e i 50 mila abitanti e oltre le 16 ore per i comuni più
piccoli. Per quel che riguarda gli intestatari di forniture di media
tensione, le interruzioni devono essere almeno di 4 ore nei comuni
con più di 50 mila abitanti, 6 ore per comuni tra i 5 mila e i 50
mila abitanti e oltre le 8 ore per i comuni più piccoli.
I rimborsi possono essere
visualizzati direttamente in bolletta sotto la voce "Rimborso
automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità
definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
corrisposto in misura forfettizzata”.
Se non si è in regola
con i pagamenti delle bollette, il venditore non è tenuto a
corrispondere l'indennizzo.
Nel caso di mancato accredito, il
consumatore potrà richiederlo al proprio venditore o direttamente al
distributore locale presentando una domanda entro sei mesi
dall'interruzione. L'impresa distributrice valuterà la richiesta e
deve provvedere, entro tre mesi, all'accredito o all'invio della
risposta scritta negativa motivata.
A differenza del servizio
elettrico, per le sospensioni senza preavviso dei servizi idrico e
telefonico non sono previsti indennizzi automatici. La maggior parte
dei disservizi segnalati riguardanti acqua e telecomunicazioni, poi,
potrebbero essere imputabili alla mancanza di alimentazione elettrica
e dunque non attribuibili direttamente ai gestori dei servizi idrico
e telefonico. «La strada da percorrere è sempre quella di procedere
con un reclamo scritto e chiedere che venga riconosciuto un
indennizzo. L’invio massiccio di reclami da parte degli utenti è
in questi casi opportuno e fondamentale perché, oltre ad offrire un
quadro delle dimensioni del problema, induce il gestore a individuare
le responsabilità e ad adottare soluzioni collettive relativamente
alle mancate forniture».
Dunque in caso di mancanza di acqua si
può inviare una raccomandata a/r o fax al Gestore (chi emette le
fatture) segnalando la durata del distacco del servizio ed
eventualmente evidenziando il contesto di emergenza in cui si è
verificata l’interruzione della fornitura senza preavviso.
L’indirizzo a cui spedire è quello che compare sulla fattura o sul
contratto sottoscritto.
«Purtroppo in questo caso non è
possibile calcolare l’ammontare dell’indennizzo basandosi sulle
Carte dei Servizi. Le Carte, infatti, stabiliscono un tempo massimo
per il ripristino dell’utenza interrotta per guasto (12-24 ore) ma
quasi nessuna prevede rimborsi automatici per tale circostanza».
Stessa procedura da
seguire, quindi, per interruzione di linee telefoniche ma anche linea
internet o segnale televisivo si suggerisce di inviare una
raccomandata o fax al Gestore (chi emette le fatture) segnalando il
disservizio subito (telefonia, internet e tv) e la durata dello
stesso, evidenziando il contesto di emergenza in cui si è verificata
l’interruzione della linea senza preavviso. L’indirizzo a cui
spedire è quello che compare sulla fattura o sul contratto
sottoscritto.
Per calcolare
l’indennizzo spettante occorre consultare le varie Carte dei
Servizi dei diversi Gestori.